Archivio mensile:aprile 2009

Matrimonio di G&F.

Stalking

Stalking è un termine inglese (letteralmente: perseguitare) che indica una serie di atteggiamenti tenuti da unstalking individuo che affligge un’altra persona, spesso di sesso opposto, perseguitandola ed ingenerando stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità.

La persecuzione avviene solitamente mediante reiterati tentativi di comunicazione verbale e scritta, appostamenti ed intrusioni nella vita privata.

Lo stalker può essere un estraneo, ma il più delle volte è un conoscente, un collega, o un ex-partner, che agisce spinto dal desiderio di recuperare il precedente rapporto o per vendicarsi di qualche torto subito.

In altri casi ci si trova davanti a persone con problemi di interazione sociale, che agiscono in questo modo con l’intento di stabilire una relazione sentimentale, imponendo la propria presenza ed insistendo anche nei casi in cui si sia ricevuta una chiara risposta negativa.

Meno frequente il caso di individui affetti da disturbi mentali, per i quali l’atteggiamento persecutorio ha origine dalla convinzione di avere una relazione con l’altra persona.

Solitamente questi comportamenti si protraggono per mesi o anni, il che mette in luce l’anormalità di questo genere di condotte.
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Nella legislazione italiana il D.L. 23 febbraio 2009, numero 11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2009[6], introduce nel codice penale l’articolo 612-bis, dal titolo “atti persecutori”, che al comma 1 recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.»

Accedere alle agevolazioni di invalidità civile

Che cos’è sedia_rotelle  L’invalidità civile consiste nel riconoscimento di uno stato invalidante, indipendente da causa di servizio, lavoro o guerra, in base al quale l’interessato può ottenere i benefici economici e/o socio-sanitari previsti dalla legge.

L’art. 2 della legge n. 118 del 30 marzo 1971 definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di diciotto anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Sono considerati invalidi civili anche i soggetti ultrasessantacinquenni che si trovino nella situazione di difficoltà prevista per i minorenni (ai sensi dell’art.6 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509).

Il grado di invalidità

Il grado di invalidità è determinato in base ad un’apposita tabella approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992.

La legge considera diverse soglie di invalidità, in corrispondenza delle quali prevede diversi benefici:

– la soglia minima è quella di un terzo (34%). Con tale grado di invalidità si ha diritto alle prestazioni protesiche e ortopediche;

– la soglia del 46% è prevista per l’iscrizione nelle liste speciali per l’assunzione obbligatoria al lavoro;

– la soglia del 74% dà diritto all’assegno mensile in qualità di invalido parziale;

– la soglia del 100% dà diritto alla pensione di inabilità in qualità di invalido totale e, per i soggetti non deambulanti e non autosufficienti, all’indennità di accompagnamento.

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