© [ MY BLOG www.bajrak.wordpress.com ]

"Ai miei lettori di ieri e di oggi, grato per la loro speciale attenzione."

La mamma si fa male sullo scivolo… ed il comune paga Cassazione civile , sez. III, sentenza 22.09.2009 n° 20415

Pubblicato da bajraktari su 12 Ottobre 2009

Se la madre si fa male mentre aiuta il figlio a scendere dallo scivolo sussiste la responsabilità per custodia ex articolo 2051 c.c. del comune; tutto ciò anche se la stessa ha “fatto un uso scorretto, salendo in senso inverso alla struttura”.

Il comune ha l’obbligo di risarcire il danno, in caso di infortunio avvenuto in un parco giochi, a meno che non riesca a dimostrare un utilizzo imprevedibile delle attrezzature, sia quando l’infortunato è un minore e sia quando a farsi male è un genitore.

Per sollevarsi dalla responsabilità ex articolo 2051 c.c., infatti, non è sufficiente che il comune provi la buona manutenzione delle strutture presenti nel parco giochi e l’uso improprio delle stesse, ma deve, altresì, dimostrare che tale utilizzazione è stata assolutamente inusuale, da parte sia dei minori che dei genitori (o delle persone adulte con essi presenti) e, di conseguenza, assolutamente imprevedibile.

Esonero della responsabilità

Per escludere la responsabilità da cosa in custodia a norma dell’art. 2051 cod. civ. il custode ha l’onere di provare che l’evento è stato cagionato da fatto estraneo ad essa, che può dipendere anche dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale), del tutto eccezionale, secondo il principio della regolarità e probabilità causale in quelle circostanze di tempo e di luogo, sì da essere imprevedibile, e perciò inevitabile.

Pertanto, al fine della esclusione della responsabilità da cosa in custodia, il custode ha l’onere di provare che l’evento dannoso è stato causato da un fatto estraneo assolutamente fortuito e imprevedibile.

Nella sentenza in commento era stata assolta un’amministrazione pubblica da responsabilità in caso di infortunio, sia in primo che in secondo grado, ma la Corte di Cassazione ha stabilito e ribadito che è sempre onere del custode mettere al sicuro i soggetti che interagiscono con le cose che si hanno in affidamento.

La responsabilità prevista dall’articolo 2051 c.c. ha natura squisitamente oggettiva -non rileva la colpa nella custodia, ma rileva il rischio da custodia- essendo il comportamento del custode del tutto estraneo alla fattispecie regolata dalla norma.

Sicchè il custode risponde dei danni prodotti dalla cosa non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma più semplicemente per la particolare posizione in cui si trova rispetto alla cosa danneggiante, e quindi secondo una logica che è propria della responsabilità oggettiva.

Precedenti giurisprudenziali

Non un qualsiasi uso improprio o anomalo della cosa in custodia rispetto alla sua destinazione funzionale configura il caso fortuito, perché se invece la condotta concorrente del terzo nella causazione dell’evento non è assolutamente imprevedibile ex ante, persiste il nesso di causalità con la cosa e la sua funzione (Cass. 2563/2007), salva la limitazione del risarcimento del danno per gli effetti dell’art. 1227 cod. civ., da valutare dal giudice di merito (Cass. 11227/2008).

Quindi, poiché funzione dell’art. 2051 cod. civ. è di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti (Cass. 4279/2008 e 20317/2005) – e questa è la ragione per cui, ai fini della responsabilità del custode per l’evento dannoso, è sufficiente che il danneggiato provi il nesso causale con la cosa custodita, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della stessa – il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso improprio – da parte del terzo o del danneggiato – della cosa si arresta soltanto al caso in cui la pericolosità dell’anomala utilizzazione di essa, intesa come fattore causale esterno (Cass. 15429/2004), sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, da renderla del tutto imprevedibile e perciò inevitabile (Cass. 20334/2004, 25029/2008).

(Altalex, 8 ottobre 2009. Nota di Manuela Rinaldi)

Una Risposta a “La mamma si fa male sullo scivolo… ed il comune paga Cassazione civile , sez. III, sentenza 22.09.2009 n° 20415”

  1. Geekblog detto

    Ciao, ti andrebbe uno scambio link col mio blog Geekblog?
    grazie 1000! http://www.geekblog.it
    Claudia

Lascia un commento

XHTML: Puoi usare questi tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <pre> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>