Lodo Alfano – Legge 23 luglio 2008, n. 124
Pubblicato da bajraktari su 7 Ottobre 2009
“Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato “
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008
1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione.
2. L’imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l’assunzione delle prove non rinviabili.
4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 159 del codice penale.
5. La sospensione opera per l’intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Il lodo Alfano è stata una legge dello Stato italiano, dichiarata incostituzionale, formalmente nota con il nome “Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato” (legge 124/2008).[1] Il disegno di legge è stato presentato dal ministro della giustizia Angelino Alfano e approvato dal Consiglio dei Ministri del Governo Berlusconi IV in data 26 giugno 2008 «con l’obiettivo di tutelare l’esigenza assoluta della continuità e regolarità dell’esercizio delle più alte funzioni pubbliche»[2], prima di essere approvato dalle Camere in virtù della votazione conforme del Senato tenutasi in seconda lettura il 22 luglio 2008 con 171 sì, 128 no e 6 astenuti. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, all’atto della promulgazione, ha affidato ad una nota[3] le motivazioni che l’hanno spinto a firmare immediatamente tale legge, nonostante le accese polemiche da essa suscitate e una precedente sentenza della Corte Costituzionale che aveva abrogato l’articolo del cosiddetto lodo Schifani rivolto a regolare la stessa materia con una forma molto simile a quella poi riproposta da Alfano. Il 7 ottobre 2009, a seguito del dubbio di costituzionalità sollevato dai magistrati in diversi processi che vedevano imputato Silvio Berlusconi, la Corte Costituzionale ha giudicato illegittimo il lodo Alfano provocandone la decadenza.




